Lo statuto di SIAMOC - Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica
Aggiornato con delibera dell'assemblea straordinaria del 21/02/2018
DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
Art. 1
È costituita la "Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC)".
La SIAMOC è un'associazione di rilevanza nazionale che accoglie senza limitazioni, con le modalità previste nel presente statuto, i professionisti attivi nel settore dell'analisi del movimento umano e delle sue applicazioni in clinica e per la salute dei cittadini. La SIAMOC auspica e incentiva la partecipazione di tutte le figure professionali che operano nel settore dell'analisi del movimento umano, coinvolgendo esemplificativamente i medici, gli ingegneri, i fisioterapisti e altri operatori delle professioni sanitarie, gli scienziati motori, i ricercatori, i cultori della materia che abbiano uno specifico interesse o attività lavorativa in questo settore.
Art. 2
Essa ha sede in Bologna, via di Barbiano 1/10, presso Istituti Ortopedici Rizzoli - Laboratorio di Analisi del Movimento.
Art. 3
L’Associazione Società Italiana del Movimento in Clinica ha lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, lo sviluppo degli studi nell’ambito dell’analisi del movimento e dell'equilibrio umano e delle loro applicazioni in clinica e in ambiti inerenti lo stato di salute dei cittadini. Ha inoltre lo scopo di promuovere e monitorare l'uso corretto delle tecnologie e delle metodiche di analisi del movimento utilizzate in ambito diagnostico, terapeutico o di riabilitazione. Ha infine lo scopo di promuovere lo sviluppo e la validazione di tecnologie e metodiche emergenti in questo settore. L'associazione persegue i suoi scopi tramite lo scambio di informazioni, la collaborazione scientifica, il coordinamento dei gruppi di studio in Italia e all’estero, l'organizzazione di periodici incontri di studio, congressi e convegni, corsi e seminari a contenuto didattico o divulgativo, la stesura di linee guida, la promozione e organizzazione di conferenze di consenso.
L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale e può definire delle rappresentanze e/o sezioni regionali, per promuovere lo sviluppo delle attività a livello territoriale e favorire le interazioni con le Istituzioni locali.
Essa può stabilire contatti a livello nazionale ed internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti per scopi analoghi e con Associazioni di pazienti. Per il raggiungimento dello scopo sociale, può reperire e gestire fondi, attrezzature ed immobilizzazioni, istituire borse di studio per l’Italia e per l’estero e finanziare direttamente attività scientifiche da svolgere presso istituzioni di ricerca e centri clinici qualificati.
Art. 4
L’Associazione è autonoma e indipendente, non ha fini politici o di lucro, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale, non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Codice civile, anche dall’art.87, comma 1 lettera C, comma 4 e comma 4-bis del DPR 917/86, nonché dagli art. da 108 a 111 del Decreto medesimo. In particolare, il presente Statuto è redatto in conformità alle clausole previste dall’art. 111, comma 4-quinquies DPR 917/86, come aggiunto dall’art. 5 Dlgs 460/97. Inoltre l'Associazione rispetta i requisiti previsti dal DM del Ministero della Salute del 2 agosto 2017.
ORGANI SOCIALI
Art. 5
Sono organi ufficiali dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei revisori dei conti.
Sono eleggibili alle cariche sociali solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta dall’associazione. I candidati prescelti, al fine di prevenire eventuali e potenziali conflitti di interesse e di garantire autonomia e indipendenza dell'associazione, non devono esercitare in proprio alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa. In ogni caso, ciascun candidato a cariche societarie, dovrà necessariamente sottoscrivere una dichiarazione esplicita sulla presenza di eventuali conflitti di interesse. Ad eccezione di eventuali incarichi professionali conferiti a qualsiasi titolo a soggetti esterni all’Associazione è espressamente esclusa ogni retribuzione per lo svolgimento di cariche sociali.
ASSEMBLEA
Art. 6
L’Assemblea è sovrana. Essa è costituita dai soci e dai rappresentanti dei soggetti affiliati, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento. Ogni socio ha un voto. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie indicate nel presente Statuto, tutti con il medesimo diritto di voto.
Art. 7
L’Assemblea è convocata per lettera semplice o posta elettronica da inviarsi a ciascun socio con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo sulla data fissata, includendo l’ordine del giorno, o con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l’espletamento del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
Art. 8
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, ed è da ritenersi validamente costituita in presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati in prima convocazione, e del 10% (dieci per cento) in seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di ottobre, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere ogni due anni, a scrutinio segreto, tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale, un Consiglio Direttivo composto di otto membri, nonché eleggere, a scrutinio segreto, il Vicepresidente (il Presidente, il Vicepresidente e il Past-President fanno parte del Consiglio Direttivo);
- eleggere il Collegio dei revisori dei conti composto da due membri;
- approvare il rendiconto economico e finanziario;
- discutere ed approvare i regolamenti interni;
- approvare o respingere le proposte del Consiglio Direttivo in merito alle quote sociali;
- proporre ed approvare gli argomenti per i Congressi Nazionali.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. È ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Ad ogni singolo socio può essere conferita al massimo una delega.
È ammessa la rappresentanza in Assemblea da parte di membri del Consiglio, tranne che per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
L’Assemblea é presieduta dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea si avvale dell’opera del Segretario. In sua assenza, il Presidente nomina un altro Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 9
Dopo la Costituzione dell’Associazione, avverrà l’elezione del primo Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente, mediante votazione su schede numerate e non identificabili consegnate ai costituenti il Comitato promotore dell’Associazione, durante una apposita
convocazione.
In seguito, per l’elezione dei successivi Vicepresidenti e Consigli Direttivi, le schede saranno distribuite durante un’Assemblea degli associati in regola con il pagamento della quota sociale.
Per l'elezione dei consiglieri, in caso di parità di voti, prevale il socio con maggior durata di iscrizioni alla SIAMOC e, in caso di ulteriore parità, quello con più giovane età anagrafica.
L’elezione avverrà allo scadere della carica biennale del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 10
Il Vicepresidente eletto rimane in carica due anni e diviene automaticamente Presidente per il biennio successivo.
Il Presidente, allo scadere del suo mandato biennale, continua a fare parte del Consiglio Direttivo per il biennio successivo in qualità di “Past-President”.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, inclusi il Vicepresidente, il Presidente e il Past-President. Il mandato del Consiglio Direttivo ha la durata di due anni. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti consecutivamente per una sola volta, per altri due
anni. Il Past-President uscente non può essere nominato Presidente eletto. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l’anno. Esso può essere convocato in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, tranne quelli devoluti per legge o per Statuto all’Assemblea.
Il Consiglio procede all’elezione, a maggioranza assoluta, di un Segretario, di un Tesoriere, di uno o più referenti per la formazione e di uno o più incaricati per rapporti con Società, Enti ed Organismi Nazionali o Internazionali che possano interessare l’attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo inoltre:
- decide sulla organizzazione scientifica del Congresso Annuale (in base al regolamento);
- esprime il gradimento sulle domande di ammissione all’Associazione e delibera la radiazione dei soci per morosità, in conformità ai criteri in seguito esposti;
- propone l’ammontare delle quote sociali annuali;
- stabilisce la Sede dell’Associazione;
- redige il bilancio;
- compila progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- formula regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- elabora e propone eventuali modifiche ai regolamenti interni dell’Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;
- elabora e propone eventuali modifiche allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo ha inoltre come proprio compito istituzionale quello di formulare gli indirizzi scientifici e culturali dell’Associazione. Ha altresì il compito di deliberare in merito alla attribuzione di borse di studio o premi di ricerca e, comunque, di esprimere a imprese, società e persone fisiche indirizzi in merito alle erogazioni o agli atti di disposizione a favore di Istituti di ricerca o di istruzione universitaria.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare persone, non appartenenti al Consiglio Direttivo, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto di collaborazione che si stabilirà tra tali persone e l’Associazione è da qualificarsi, in alternativa, come collaborazione occasionale oppure come collaborazione coordinata e continuativa.
Tali soggetti avranno diritto ad una remunerazione, costituita da un compenso commisurato alle prestazioni effettuate nell’espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare, e stabilito nel mandato stesso. Di tali incarichi retribuiti verrà data informazione nel sito istituzionale dell'Associazione.
Art. 15
Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro il mese di ottobre, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.
Il Consiglio stabilisce l’importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci e di soggetti affiliati. L’importo delle quote è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio stabilisce inoltre la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati ed ai soggetti affiliati.
COMPITI DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 16
Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio di cui è membro di diritto e coordina l’attività associativa. Ha inoltre il dovere di convocare l’Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Possono essere ammesse deleghe al potere rappresentativo, tuttavia tali deleghe devono essere limitate nel tempo e per soggetti specifici. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 17
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 18
Il Tesoriere attende alla parte amministrativa e finanziaria della Società. A tale titolo è investito dei poteri di ordinaria amministrazione. Il Tesoriere cura, sul piano esecutivo, le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo e la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi ed alla erogazione delle spese autorizzate. A questo scopo viene data facoltà al Tesoriere e al Presidente di aprire un conto corrente postale o bancario a firme disgiunte. Il Tesoriere mantiene aggiornato l’elenco dei soci, redige le bozze del bilancio consuntivo e le presenta al Consiglio Direttivo.
Art. 19
Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, redige i verbali di tali riunioni e li trascrive negli appositi libri sociali. Inoltre, il Segretario, su indicazione del Presidente, cura gli aspetti organizzativi delle attività del Consiglio Direttivo, aggiorna i documenti sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, gestisce le comunicazioni con i soci e li informa sulle iniziative dell'Associazione e sulle attività del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due soci eletti dall'Assemblea nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi restano in carica un biennio e non sono rieleggibili consecutivamente. La carica di Revisore è inconciliabile con quella di Consigliere.
Art. 21
I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e gli andamenti di cassa. Visionano le bozze dei Bilanci Consuntivi redatti dal tesoriere e ne approvano la regolarità in vista della discussione ed approvazione dell'Assemblea dei soci. I Revisori dei Conti possono formulare eventuali osservazioni sui bilanci, da riportare al Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci e all'Assemblea che li approva. Qualora venisse a mancare uno dei Revisori, il Consiglio Direttivo provvede a deliberare senza indugio la nomina di un nuovo Revisore la cui nomina dovrà essere ratificata nella prima successiva Assemblea. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario che ha sostituito.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 22
È istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte dall'Associazione e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
La composizione, nomina, durata e modalità operative del Comitato Scientifico sono specificate nel Regolamento della Società. L'attività scientifica promossa dall'Associazione viene pubblicata sul sito istituzionale.
SOCI
Art. 23
Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti italiani e stranieri la cui attività clinica e/o professionale e/o scientifica sia rivolta, nel rispetto delle normative vigenti, allo sviluppo e/o all'utilizzo delle tecnologie e delle metodiche dell’analisi del movimento umano e delle sue applicazioni in clinica e per la salute dei cittadini, inclusi - senza limitazioni - coloro che operano nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore che la Società rappresenta.
La domanda di ammissione quale socio dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione, corredata dalla documentazione sull’attività svolta dal richiedente. La domanda sarà esaminata dal Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito all’ammissione, a maggioranza dei membri in carica.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative o le somme aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile.
Art. 24
Sono soci dell’Associazione tutti coloro che, all’atto dell’accoglimento della domanda, aderendo al presente Statuto, verseranno anticipatamente la quota associativa. Tutti i soci hanno diritto elettorale attivo e passivo.
Sono istituite tre categorie di soci:
- Soci Ordinari;
- Soci Studenti;
- Soci Sostenitori.
Sono soci Ordinari coloro che svolgono attività clinica, e/o professionale e/o scientifica nel campo dell’analisi del movimento. Sono soci Studenti coloro che, regolarmente iscritti ad un corso di livello universitario (laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione) dimostrino un chiaro interesse nell’analisi del movimento in clinica. I soci Ordinari e i soci Studenti verseranno l’apposita quota associativa, eventualmente differenziata così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. Su delibera del Consiglio Direttivo acquistano la qualifica di soci Sostenitori coloro che (persone, società o enti) sostengono sul piano scientifico l’Associazione. Verranno considerati altresì soci Sostenitori coloro che verseranno somme di denaro o metteranno a disposizione dell’Associazione senza alcun corrispettivo, beni o servizi di qualunque natura, al solo fine di sostenere l’attività che questa promuove. Qualora la qualifica di socio Sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato, che avrà gli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.
L’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce il diritto a partecipare ad ogni attività associativa, senza limitazione alcuna, fatte salve le esclusioni alla eleggibilità alle cariche sociali indicate all'articolo 5.
Art. 25
Il socio che, per due anni consecutivi, sebbene sollecitato, non abbia versato la quota sociale, è considerato dimissionario. I soci che desiderano dimettersi dovranno invece indirizzare le loro dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il socio verrà espulso qualora il suo comportamento e le sue attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto. Tale decisione é eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei membri in carica.
PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 26
II Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo in proprietà o che diverranno di proprietà della Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo alla Associazione;
d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con mezzi propri dalla Associazione.
Art. 27
Le entrate dell’Associazione Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica sono rappresentate da:
- proventi delle quote associative e delle somme aggiuntive;
- sottoscrizioni, donazioni, contributi, erogazioni liberali e lasciti di enti pubblici e privati, associazioni e soci che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non vengano imputate a patrimonio
- dai finanziamenti che Enti Pubblici o privati possano erogare nel rispetto delle normative vigenti in materia, esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti allo stesso collegati;
- dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, volte esclusivamente al finanziamento delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per il loro ottenimento.
Art. 28
La quota associativa o contributo associativo é intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti derivati da successioni per causa di morte.
Art. 29
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 30
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualunque categorie essi appartengano. Tale avanzo dovrà essere destinato alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo
il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 31
La gestione delle entrate e del patrimonio é affidata al Consiglio Direttivo, il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nella seduta annuale di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Non é possibile procedere alla distribuzione fra i soci di fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
L'Associazione pubblica sul proprio sito web istituzionale l'attività scientifica svolta, i bilanci approvati, i regolamenti interni e l'eventuale assegnazione di incarichi retribuiti.
Art. 33
In nessun caso i regolamenti interni dell’Associazione possono disporre in contrasto col presente Statuto. Nel caso in cui venissero inserite nei regolamenti interni disposizioni e clausole contrarie al presente Statuto, tali disposizioni e clausole saranno nulle ed inefficaci.
Art. 34
La durata dell’Associazione é prevista sino al 31 dicembre 2100 (trentun dicembre duemilacento).
Art. 35
Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione dell’Associazione.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa questo intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoga, o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci.
Art. 36
Per quanto non é espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia.
A maggior chiarimento si precisa che questo Statuto é conforme e si assoggetta completamente alle clausole previste all’art. 111 c. 4 quinquies DPR 22 dicembre 1986, numero 917, come aggiunto dall'articolo 5 Dlgs 4 dicembre 1997 n. 460.