Regolamento per la concessione del Patrocinio SIAMOC e per l'uso della denominazione e del logo associativi
Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 5 ottobre 2016
Approvato dall’Assemblea dei soci in data 7 ottobre 2016
Art. 1 – SCOPI
Ai fini di salvaguardare l'immagine della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC) attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativi, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni alla SIAMOC, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:
• la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativi da parte della società SIAMOC a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale e interprovinciale rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché
• l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per le attività della SIAMOC, ed in cui la Società sia sufficientemente rappresentata.
La SIAMOC per la concessione del patrocinio ritiene basilare che nel programma dell'evento scientifico siano inseriti argomenti attinenti all’analisi strumentale del movimento in clinica e che tra i moderatori/relatori siano previsti dei soci SIAMOC.
Vi invitiamo quindi a verificare tempestivamente la sussistenza di questi requisiti (ART. 4), necessari per avviare la procedura inerente, e ad inviare la richiesta solo in presenza degli stessi.
Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI
1) Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi attinenti agli ambiti di intervento della SIAMOC e ritenute meritevoli.
2) Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativi su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale, secondo le modalità indicate all’Art. 7.
3) La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario la SIAMOC né garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni.
Art. 3 - INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO
Possono essere oggetto di patrocinio:
• eventi (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri);
• pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
• prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio cd, dvd);
• siti web;
• corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità compatibili con la missione della SIAMOC.
• comitati d'onore o comitati scientifici;
• organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.
Art. 4 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio può essere concesso per specifiche iniziative a enti pubblici o privati, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:
- pertinenza dell’iniziativa con le finalità statutarie della SIAMOC;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori della SIAMOC;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell’ente che richiede la concessione;
- esclusione della finalità di esclusiva pubblicità di iniziative a scopo di lucro;
- esclusione di eventi promossi da partiti o movimenti politici e da organizzazioni sindacali;
- qualora siano previste riduzioni relative alla quota di iscrizione all'evento, si richiede che tale quota ridotta sia applicata anche ai soci SIAMOC;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e la SIAMOC;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine della SIAMOC;
- presenza nell'iniziativa (temi trattati e/o corpo docente e/o comitato organizzatore e/o comitato scientifico) degli elementi di multidisciplinarietà tipici della SIAMOC;
- presenza nel programma scientifico di argomenti attinenti all'analisi strumentale del movimento in clinica;
- presenza tra i moderatori/relatori di soci SIAMOC;
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica;
- competenza dei soggetti partecipanti all'iniziativa o componenti gli organi dell'ente richiedente;
- il richiedente dovrà dichiarare che la stampa del patrocinio sarà attuata e diffusa solo dopo il ricevimento dell’assenso scritto, e che verrà inserito il logo della SIAMOC.
Art. 5 - RICHIESTA DEL PATROCINIO
1) Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare una apposita istanza indirizzata al Presidente SIAMOC di cui si richiede il patrocinio almeno 30 giorni prima dell’iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.
2) L’istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve:
- riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell’iniziativa / dell'ente ed essere corredata dal programma / statuto ed in ogni caso dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
- contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all’art. 4 del presente regolamento;
- indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati e, in caso affermativo, a quali.
Art. 6 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Nel caso la richiesta di patrocinio arrivasse tramite un membro del Consiglio Direttivo questi la girerà al Presidente, insieme ad una propria valutazione in merito all'accoglimento della stessa.
2. La SIAMOC si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell’istruttoria e della valutazione dell’istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.
Art. 7 - OBBLIGHI DEI PATROCINATI
1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativi ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte della SIAMOC.
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla SIAMOC che si riserva di riesaminare l’istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.
Art. 8 - ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE
1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: “Con il Patrocinio della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC)
2. La SIAMOC con la concessione del Patrocinio non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la SIAMOC potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno la SIAMOC risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.
Art. 9 –REQUISITI UTILIZZAZIONE DENOMINAZIONE E LOGO
Per l'uso della denominazione e del logo SIAMOC al di fuori di iniziative per cui si è richiesto il patrocinio alla SIAMOC, valgono le seguenti regole:
· per utilizzare il logo della SIAMOC deve essere inoltrata una richiesta scritta al Presidente SIAMOC tramite posta elettronica (segretario@siamoc.it), in cui viene specificato l'uso che si intende fare del logo e in cui si dichiara che tale uso rispecchia i requisiti indicati nel presente regolamento;
· il nome e il logo della SIAMOC non possono essere usati a fini commerciali, nemmeno dai soci sostenitori;
· l'uso del logo deve essere coerente con gli obiettivi generali della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC);
· assenza di conflitti di interesse fra l’utilizzatore del logo e/o il suo promotore e la mission della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC);
· assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all’immagine della Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC).
Art. 10 - CLAUSOLA DI RECESSO
La Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC) si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.
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